Separazione e divorzio
Divorzi di Tribunali italiani relativi a cittadini stranieri
In caso di scioglimento di matrimonio, annullamento o di cessazione degli effetti civili dei matrimoni concordatari, i tribunali italiani inviano d’ufficio la sentenza agli uffici di stato civile dei comuni in cui è stato registrato il matrimonio perché siano annotati ai margini degli atti di matrimonio. L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio che può essere richiesto agli sportelli dell’anagrafe del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Anche la separazione giudiziale o consensuale viene annotata su comunicazione del tribunale e anch’essa viene certificata tramite l’estratto dell’atto di matrimonio. Si ricorda che in caso di separazione il vincolo coniugale resta in vita.
L’ufficio dello stato civile che riceve la sentenza dal tribunale si adopera anche perché la stessa venga annotata anche sugli atti di nascita dei coniugi dagli uffici di competenza.
Modalità
La procedura viene attuata d’ufficio su richiesta del Tribunale che ha emesso la sentenza di separazione o di divorzio.
Normativa
D.P.R. 3.11.2000 n.396
Art 10 legge 1.12.1970 n.898
Divorzi di autorità straniere relativi a cittadini italiani
Le sentenze di divorzio o di annullamento emesse all’estero, che si vogliono rendere efficaci in Italia, devono essere trascritti nei registri dell’Ufficio di Stato Civile. La trascrizione deve essere richiesta a Bova Marina quando:
sono sentenze relative allo scioglimento di matrimoni registrati a Bova Marina;
viene presentata richiesta dagli sposi.
Modalità
L’istanza può essere presentata direttamente dall’interessato oppure può essere inviata all’ufficio di stato civile tramite il consolato o l’ambasciata italiana all’estero. In questo caso, l’interessato alla trascrizione che risiede all’estero deve far pervenire all’autorità diplomatica la documentazione necessaria.
Documenti da presentare per l'istanza all'ufficio di stato civile
- l’istanza di trascrizione compilata, sottoscritta e completa delle dichiarazioni relative ai requisiti dell’art. 64 della legge 218/1995 ( norme di diritto privato internazionale);
La sentenza in originale, munita di traduzione (effettuata nei termini di legge) e di timbro di legalizzazione o di Apostille ( salvo casi di esenzione per convenzioni internazionali vigenti).
Per i Paesi dell'Unione Europea il regolamento CE n.2201/03 ha predisposto uno specifico modello che compilato dalle autorità estere agevola il riconoscimento in Italia delle sentenze di divorzio. Si consiglia di contattare il consolato italiano all’estero.
Normativa
D.P.R. 3.11.2000 n.396
Art 10 legge 1.12.1970 n.898
Legge 31 maggio 1995 n.218
Regolamento CE n.2201/03