Variazioni anagrafiche - cambio di residenza - cambio di indirizzo - Comune di Bova Marina
Sommario di pagina
Variazioni anagrafiche - cambio di residenza - cambio di indirizzo
- Richiesta di residenza con provenienza da altro comune
- Richiesta di residenza con provenienza dall’estero
- Richiesta di cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune (cambio di indirizzo)
- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata compilando l’apposita form predisposta dal Comune di Bova Marina per agevolare il cittadino nella compilazione del modulo ministeriale obbligatorio per legge. Dopo aver compilato la form, la richiesta di residenza, corredata da tutti gli allegati necessari, deve essere stampata e firmata dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni che cambiano residenza e inviata all'Anagrafe attraverso una delle seguenti modalità:
- Modulo dichiarazione di residenza
- per via telematica (specificando nell’oggetto "iscrizione anagrafica"), al seguente indirizzo: demografici.bovamarina@asmepec.it. Attenzione! Allegare tutta la documentazione solo in formato pdf
- per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Bova Marina - Servizi Demografici -Ufficio iscrizioni anagrafiche - P.zza Municipio, 1 - 89035 Bova Marina
- per fax da inviare al n +39 0965761347 indirizzato a: Comune di Bova Marina - Ufficio iscrizioni anagrafiche - Attenzione: si avvisa che le domande inviate via fax molto spesso giungono all'Ufficio illegibili e quindi impossibili da elaborare. Pertanto si SCONSIGLIA l'invio del fax, mentre si CONSIGLIA l'invio online mediante e-mail o tramite posta tradizionale con raccomandata.
Oppure
- Inviando la richiesta sottoscritta con firma digitale
- Inviando la richiesta tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Chi desidera presentare la domanda di residenza di persona allo sportello anagrafico del Comune di Bova Marina, deve presentarsi munito di documento di identità valido ed eventuali documenti di circolazione (patente e libretto per l'aggiornamento della residenza)
I cittadini extracomunitari dovranno allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell'Allegato A della modulistica ministeriale
I cittadini comunitari provenienti dall’estero dovranno dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’Allegato B della modulistica ministeriale
- Ai fini della validità della richiesta è necessario che il modulo sia compilato in tutte le sue parti (sono obbligatori i campi contrassegnati con asterisco *)
Attenzione:
- E' obbligatorio indicare il numero interno dell'abitazione in cui ci si trasferisce anche se nel modulo ministeriale è indicato come facoltativo
- Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di mezzi targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.
Il Comune comunica la variazione della residenza alla Motorizzazione che aggiorna la residenza dell'interessato negli appositi archivi informatici.
Dal 2 febbraio 2013, per quanto riguarda i veicoli, non viene più inviato il tagliando da applicare sulla patente con la nuova residenza, rimane invece l'invio del tagliando con la nuova residenza da applicare sulla carta di circolazione. Per avere informazioni sullo stato della pratica si può contattare il numero verde 800 232323.
Tempi del procedimento
La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell'Ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, dopo l'accertamento dei requisiti e le verifiche dei Vigili, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata), la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L’ Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
Normativa di riferimento
Decreto legge 9 febbraio 2012 n° 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n 35, sono entrate in vigore le nuove modalità per le seguenti dichiarazioni anagrafiche