vademecum elezioni amministrative

 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 maggio 2019

 

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale

 

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale.

La popolazione di Bova Marina, alla data del 15° Censimento della Popolazione del 2011 era di 4154 abitanti.

 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE

 

Possono candidarsi gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle elezioni) che non si trovino in situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

I cittadini dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (la carica di Sindaco (e Vice-Sindaco) è riservata ai soli cittadini italiani) devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l’iscrizione entro il termine stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali. Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione devono produrre:

a) dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;

b) attestato non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato Membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

 

 

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cifra arrotondata sempre all’unità superiore in caso di decimali), cioè per il comune di Bova Marina:

 

-       da almeno 9 e da non più di 12 candidati 

 

Per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri, numero massimo assessori 4

 

DISPOSIZIONI SULLA PARITA’ DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE

Per l’elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell’art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge  N. 215 del 23/11/2012 che, aggiungendo il comma 3-bis all’art. 71 del d. lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

 

  Candidatura alla carica di Sindaco, lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale

e dichiarazione di presentazione della lista

 

ATTO PRINCIPALE

 

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ATTO SEPARATO

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I candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo. 

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo. 

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere Comunale, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. 

Per i candidati alla carica di Consigliere Comunale che siano cittadini dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini. 

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.  

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere (nei comuni inferiori a 15.000 ab.) l’indicazione di 2 delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali. Sebbene la legge non rechi disposizione in merito, è da ritenersi che i delegati non siano da  scegliere tra i candidati. 
La legge non prescrive una particolare formulazione per la suddetta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede.

 

Possono essere utilizzati i seguenti modelli 

La dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di Bova Marina, da non meno di 30 e da non più di 60 elettori. 

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro). 

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata, a norma dell’art.14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni. 

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali o delle sezioni staccate dei tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia. Possono altresì procedere alle autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

Si rappresenta, tuttavia, che il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenza 31 marzo 2012, n. 1889, ha stabilito che il consigliere comunale o di altro ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell’ente nel quale opera, ovvero in relazione alle altre riguardo alle quali l’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, ma sempre nei limiti della propria circoscrizione territoriale e in relazione a procedure alle quali il comune o la provincia sia interessato. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale sia estraneo l’ente in cui sono incardinate le sue funzioni, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale.

Si raccomanda la massima scrupolosità nella raccolta delle sottoscrizioni.

 

Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

Ogni lista di candidati deve essere corredata dai certificati comprovanti l’iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune.

 

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale.

Deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato sia alla carica di Sindaco che a quella di consigliere comunale.

La dichiarazione di accettazione deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

 

 

mod. accettazione candidatura a Sindaco

 

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mod. accettazione candidatura a consigliere

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L'autenticazione della firma del candidato dovrà seguire le modalità sopra descritte. Per i candidati che si trovino all'estero l’autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

 
L’atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

 
Per i cittadini dell’Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

 

CONTRASSEGNO DI LISTA

 

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida, in due misure diverse:

-       3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto)

-       3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione).

 
Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno essere inserite nel cerchio
 
E’ vietato l’uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa. 
Deve considerarsi vietato anche l’uso dei simboli propri del Comune.
 
Si dovrà evitare di presentare contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altra lista già presentata o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E’ poi da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. 

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare:

• una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico. o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

Il Programma amministrativo di ciascuna lista (in 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più candidati o sottoscrittori della lista stessa o dai delegati di lista La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 30° giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione. Il termine è perentorio. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla Commissione Elettorale Circondariale. 
E’ opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l’ora della ricevuta.

 

ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

 

NOTE

Il presente vademecum vuole essere d’ausilio alla presentazione delle candidature e delle liste per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale previsto per l'26 maggio 2019.

Le istruzioni sopra riportate, a cura dell’Ufficio Elettorale del Comune di Bova Marina, sono state estratte dalla pubblicazione ministeriale n. 1 del Ministero dell’Interno emanata in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 2019

Pertanto gli interessati sono tenuti a controllare l’esattezza e la completezza dei contenuti.

Comune di Bova Marina

Partita I.V.A. 00277760807

 

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